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CARTELLONISTICA CANTIERE
Il d.P.R. 380/2001, all’art. 27, comma 4 prescrive l’obbligo di esposizione del cartello di cantiere con i dati sui lavori da eseguire e le relative autorizzazioni.
Nel caso di lavori privati le dimensioni del cartello sono stabilite dal capitolato speciale d’appalto, nel caso di lavori pubblici sono fissate dalla Circolare del Ministero dei lavori pubblici n. 1729/UL del 1 giugno 1990 e stabilite nelle dimensioni minime di 1 mt. di base x 2 mt. di altezza.
Prescrizioni normative per i contenuti del cartello di cantiere
- art. 118, comma 5 del d.lgs. 163/2006 prescrive l’indicazione dei subappaltatori, le categorie dei lavori e i dati identificativi delle imprese;
- art. 12 del DM Sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n. 37 prescrive l’indicazione delle imprese installatrici e dei progettisti degli impianti tecnici;
- art. 90, comma 7 del d.lgs. 81/2008 prescrive l’indicazione del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e esecuzione dei lavori.
Contemporaneamente alla consegna dei lavori è, quindi, necessario che l’impresa esecutrice delle opere predisponga il cartello di identificazione dei lavori da installare in prossimità dell’accesso al cantiere; tale cartello dovrà indicare:
– il tipo di opere da realizzare;
– l’importo delle opere da realizzare;
– le modalità di realizzazione (lavori in economia, appalto chiavi in mano, ecc.);
– gli estremi dell’autorizzazione o permesso di costruire comunale riguardante le opere da eseguire;
– la stazione appaltante (nome ed indirizzo legale);
– l’impresa o le imprese esecutrici (nome ed indirizzo legale);
– le eventuali imprese subappaltatrici (anche di impianti tecnici);
– il nome del progettista architettonico;
– il nome del progettista delle strutture;
– il nome del progettista degli impianti;
– il nome del direttore dei lavori;
– il nome degli eventuali direttori operativi o ispettori di cantiere;
– il nome del coordinatore per la progettazione (in materia di sicurezza);
– il nome del coordinatore per l’esecuzione dei lavori (in materia di sicurezza);
– il nome del direttore di cantiere;
– i responsabili delle imprese subappaltatrici.
Nel caso di appalti pubblici devono essere specificati nel cartello di cantiere anche:
- scomposizione dell’importo dei lavori tra opere a base d’asta e oneri sicurezza;
- categorie di lavoro eseguite;
- ribasso d’asta;
- responsabile del procedimento;
- durata dei lavori.